La bicicletta e il codice della strada

Vediamo i principali articoli del CDS riferiti alla bicicletta e al comportamento del ciclista sulla strada, il CDS chiama la bicicletta velocipede.
L’articolo 50 CDS fornisce la definizione di velocipede:
I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
I velocipedi non possono superare 1.30m di larghezza, 3m di lunghezza e 2.20 di altezza.
L’articolo 68 CDS indica i dispositivi di equipaggiamento obbligatori per la bicicletta.
I dispositivi obbligatori per legge di cui deve essere dotata la bicicletta e che rappresentano i dispositivi fondamentali di sicurezza attiva sono:

  • a) Pneumatici: verifica costantemente la loro pressione, controlla i cerchioni, raggi e lo stato del “battistrada” (se è liscio è pericoloso);
  • b) Freni: devono essere in dispositivo indipendente per ogni asse; controllare la loro efficienza e lo stato di usura (ceppi, cavo d’acciaio, leve, guarnizioni);
  • c)Campanello: è obbligatoria la sua installazione sulla bicicletta;
  • d) Luci: è obbligatorio che la bicicletta abbia:

* luce anteriore, bianca o gialla, ad alimentazione elettrica;
* fanalino posteriore rosso, ad alimentazione elettrica;
* catadriotto rosso posteriore, a luce riflessa;
* catadriotti gialli sui pedali e sui lati, a luce riflessa;

In mancanza o non conformità di quanto indicato alle lettere a), b), c) e d), la bici non è in regola per circolare sulle strade pubbliche ed è prevista una sanzione che va da € 25 a € 100.

L’articolo 143 CDS dispone come devono circolare sulla carreggiata i veicoli.
I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666.
L’articolo 182 CDS prescrive alcune norme di comportamento obbligatorie per i ciclisti.
In particolare, ai ciclisti è fatto obbligo di transitare sulle piste ciclabili laddove presenti o, altrimenti, in strada senza arrecare intralcio alla circolazione, procedendo su di un’unica fila.
E’ ammesso che due ciclisti procedano affiancati solo se uno di essi sia minore di dieci anni, per cui è obbligato a procedere alla destra del ciclista che lo affianca.
Il ciclista che circola fuori dai centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere,così come quello che circola in galleria, è obbligato a fare uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (dotati di marchio CE e UNI EN 20471).
I giubbotti o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità rappresentano i dispositivi fondamentali di sicurezza passiva.
In ogni caso, ovunque e a qualsiasi ora, i ciclisti hanno l’obbligo di condurre la bicicletta a mano se per le condizioni della viabilità possano costituire un pericolo per la circolazione, nel qual caso sono equiparati ai pedoni.
Altre prescrizioni normative riguardano il trasporto di persone che è ammesso solo sui velocipedi appositamente attrezzati e omologati.
I ciclisti che violano queste norme sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
L’art. 230 CDS prevede l’educazione stradale a scuola.
Secondo questo articolo, in ogni scuola di ordine e grado, dovrebbe essere obbligatorio svolgere dei programmi di educazione stradale che trasmettano ai giovani le necessarie conoscenze sui principi della sicurezza stradale, della segnaletica, delle norme di comportamento per la circolazione a piedi e alla guida di un veicolo ed inoltre che promuovano e incentivino l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.
Una piena attuazione di questo articolo, porterebbe alla formazione di giovani più responsabili in materia di sicurezza e comportamento stradale e, conseguentemente, di adulti che circolano sulla strada con la consapevolezza che la sicurezza della circolazione migliora la vita di tutti.
Il CDS non prescrive per i ciclisti l’obbligo di indossare il casco protettivo, nemmeno ove a condurre la bicicletta sia un minore.
In attesa di una prescrizione normativa in tal senso, è consigliabile dotarsi e dotare i bambini di casco protettivo, perché la sicurezza è una priorità ancor prima che si traduca in obbligo normativo.
Inoltre anche se il Codice della Strada non lo prescrive, è bene controllare:
Sella: deve essere regolata secondo l’altezza del conducente, controllare che i bulloni che assicurano il sellino al telaio siano ben serrati;
Manubrio: il bullone centrale deve essere ben stretto;
Trasmissione: controllare che le ruote dentate e la catena siano ben ingrassate;
Specchietto: sarebbe particolarmente utile installarlo a sinistra.

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